Art. 25. 
                               Ricorsi 
 
  Contro i provvedimenti dei comitati provinciali e' ammesso  ricorso
al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione
del provvedimento. 
  Il ricorso ha effetto sospensivo. 
  Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono  essere
notificate al ricorrente e  al  comitato  provinciale  competente  ed
essere pubblicate nel Foglio annunzi legali della  provincia  a  cura
del comitato provinciale. 
  I  provvedimenti  definitivi   di   cancellazione,   radiazione   e
sospensione  dall'albo  sono   comunicati   al   competente   ufficio
provinciale della motorizzazione civile e  trasporti  in  concessione
per la revoca o  la  sospensione  dell'autorizzazione,  nonche'  alla
camera di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  e  alle
associazioni locali di cui alla lettera f) dell'articolo 4.