Art. 26. Esercizio abusivo dell'autotrasporto Chiunque esercita l'attivita' di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attivita' durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, e' punito a norma dell'articolo 348 del codice penale. In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo.