Art. 26.
                Esercizio abusivo dell'autotrasporto

  Chiunque  esercita  l'attivita'  di cui all'articolo 1 senza essere
iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attivita' durante
il  periodo  di  sospensione  o dopo la radiazione o la cancellazione
dall'albo, e' punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.
  In caso di flagranza di reato, si procede al sequestro del veicolo.