Art. 27.
                 Omissione di comunicazioni all'albo

  Il  titolare  dell'impresa  individuale,  gli  amministratori delle
societa'  o  l'institore  che  non eseguano nei termini prescritti le
comunicazioni  previste  all'articolo  18 sono soggetti alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire 30.000 a lire
100.000,  secondo  le  norme  degli  articoli 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.