Art. 3. Comitato centrale Il comitato centrale e' composto: a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente; b) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del commercio estero, dell'agricoltura e foreste, dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro; c) da quattro rappresentanti delle regioni, di cui uno in rappresentanza di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni della Italia centrale, meridionale e settentrionale. Le modalita' per la designazione dovranno essere fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge; d) da dieci rappresentanti delle associazioni nazionali piu' rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonche' delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Le nomine avvengono su designazione: del presidente del Consiglio di Stato per il componente di cui alla lettera a); dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera b); delle rispettive associazioni nazionali per i componenti di cui alla lettera d). Dei due rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, uno e' scelto fra i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'altro fra i funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento e degli affari generali. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti della rappresentativita' delle associazioni nazionali agli effetti delle designazioni di cui alla lettera d) del presente articolo e alla lettera f) del successivo articolo 4. Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d). I componenti del comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.