Art. 3.
                          Comitato centrale

  Il comitato centrale e' composto:
    a) da un consigliere di Stato con la funzione di presidente;
    b)   da   due   rappresentanti  del  Ministero  dei  trasporti  e
dell'aviazione   civile;   da  un  rappresentante  per  ciascuno  dei
Ministeri    dell'industria,    commercio    e   artigianato,   delle
partecipazioni  statali,  del  commercio  estero,  dell'agricoltura e
foreste,  dell'interno,  dei  lavori  pubblici,  delle  finanze e del
tesoro;
    c)  da  quattro  rappresentanti  delle  regioni,  di  cui  uno in
rappresentanza  di quelle a statuto speciale e tre in rappresentanza,
rispettivamente,  delle  regioni della Italia centrale, meridionale e
settentrionale.  Le  modalita'  per  la  designazione dovranno essere
fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge;
    d)  da  dieci  rappresentanti  delle  associazioni nazionali piu'
rappresentative  della  categoria degli autotrasportatori di cose per
conto   di   terzi,   nonche'   delle   associazioni   nazionali   di
rappresentanza,   assistenza  e  tutela  del  movimento  cooperativo,
giuridicamente   riconosciute   dal  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n. 1577, e
successive modificazioni.
  I  componenti  del  comitato sono nominati con decreto del Ministro
per  i  trasporti  e  l'aviazione  civile.  Le  nomine  avvengono  su
designazione:
    del  presidente  del  Consiglio di Stato per il componente di cui
alla lettera a);
    dei rispettivi Ministri per i componenti di cui alla lettera b);
    delle  rispettive  associazioni nazionali per i componenti di cui
alla lettera d).
  Dei due rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione
civile, uno e' scelto fra i funzionari della Direzione generale della
motorizzazione  civile e dei trasporti in concessione e l'altro fra i
funzionari in servizio presso la Direzione generale del coordinamento
e degli affari generali.
  Nel  regolamento  di  esecuzione  sono  stabiliti i requisiti della
rappresentativita'  delle  associazioni  nazionali agli effetti delle
designazioni  di  cui  alla  lettera  d) del presente articolo e alla
lettera f) del successivo articolo 4.
Il comitato elegge, fra i suoi componenti, due vicepresidenti, di cui
almeno uno scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera d).
  I  componenti  del  comitato  centrale  durano in carica tre anni e
possono essere confermati per una sola volta.