Art. 30.
                        Campo di applicazione

  Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato
con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi.
  Non sono soggetti alle norme del presente titolo:
    a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa
alle  forze  armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili
del  fuoco,  alla  Croce  rossa  italiana  e al Corpo forestale dello
Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
    b)  gli  autoveicoli  di  proprieta'  dell'amministrazione  dello
Stato,  comprese  le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei
comuni,  delle  province e loro consorzi, destinati esclusivamente al
trasporto   di  cose  necessarie  al  soddisfacimento  delle  proprie
esigenze interne;
    c)   gli   autoveicoli   di   proprieta'   delle   rappresentanze
diplomatiche  e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di
cose  necessarie  all'esercizio  delle loro funzioni, a condizione di
reciprocita'  di  trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione
non  e'  richiesta  nel  caso  di Stati esteri membri della Comunita'
economica europea;
    d)  gli  autocarri-attrezzi  di  ogni  genere,  le  autopompe, le
autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non
adibiti  al  trasporto  di  cose  e che, a giudizio del Ministero dei
trasporti.  Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e dei
trasporti  in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali
mezzi d'opera;
    e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
    f)  gli  autoveicoli  adibiti  al  servizio pubblico di linea per
trasporto  di  viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti
postali,  pacchi  agricoli  e  merci  a  collettame,  in  servizio di
collegamento  con  le  ferrovie  e  tramvie  e, ove questo manchi, al
trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;
    g)  le  autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato
per  trasporto di persone, allorche' trasportino occasionalmente cose
per uso esclusivo del proprietario;
    h)  gli  autoveicoli  per  trasporto  promiscuo di persone e cose
dotati  della  particolare  carta di circolazione, aventi una portata
massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il
trasporto  di  cose per uso esclusivo del proprietario, purche' siano
muniti del contrassegno speciale che verra' stabilito con suo decreto
dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
  Gli  autoveicoli  di  cui  al precedente comma non sono soggetti al
pagamento della tassa di concessione governativa.
    Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - d'intesa con
quello delle finanze - e' autorizzato ad estendere le disposizioni di
cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione
a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.