Art. 30. Campo di applicazione Il presente titolo regola il trasporto di cose su strada effettuato con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e semirimorchi. Non sono soggetti alle norme del presente titolo: a) gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento; b) gli autoveicoli di proprieta' dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne; c) gli autoveicoli di proprieta' delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocita' di trattamento negli Stati rispettivi. Tale condizione non e' richiesta nel caso di Stati esteri membri della Comunita' economica europea; d) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti. Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera; e) gli autofurgoni destinati al trasporto di salme; f) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli; g) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorche' trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario; h) gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 quintali, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purche' siano muniti del contrassegno speciale che verra' stabilito con suo decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Gli autoveicoli di cui al precedente comma non sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa. Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - d'intesa con quello delle finanze - e' autorizzato ad estendere le disposizioni di cui al secondo e terzo comma a casi ivi non contemplati, in relazione a nuove e particolari caratteristiche tecniche di autoveicoli.