Art. 31.
                             Definizione

  Il  trasporto  di cose in conto proprio e' il trasporto eseguito da
persone   fisiche  ovvero  da  persone  giuridiche,  enti  privati  o
pubblici,  qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando
concorrano tutte le seguenti condizioni:
    a)  il  trasporto  avvenga con mezzi di proprieta' o in usufrutto
delle  persone  fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo
esercitano  o  da  loro acquistati con patto di riservato dominio e i
preposti  alla  guida  e  alla  scorta del veicolo, se non esercitate
personalmente   dal  titolare  della  licenza,  risultino  lavoratori
dipendenti;
    b)   il   trasporto   non  costituisca  attivita'  economicamente
prevalente e rappresenti solo un'attivita' complementare o accessoria
nel  quadro  dell'attivita'  principale delle persone, enti privati o
pubblici  predetti.  Il  regolamento  di  esecuzione specifichera' le
condizioni  che  debbono  ricorrere  affinche'  il  trasporto  sia da
considerare   attivita'  complementare  o  accessoria  dell'attivita'
principale;
    c)  le  merci  trasportate appartengano alle stesse persone, enti
privati  o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in
comodato,  prese  in  locazione  o  debbano essere da loro elaborate,
trasformate,  riparate,  migliorate  e simili o tenute in deposito in
relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad
acquistare o a vendere.