Art. 31. Definizione Il trasporto di cose in conto proprio e' il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni: a) il trasporto avvenga con mezzi di proprieta' o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio e i preposti alla guida e alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti; b) il trasporto non costituisca attivita' economicamente prevalente e rappresenti solo un'attivita' complementare o accessoria nel quadro dell'attivita' principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specifichera' le condizioni che debbono ricorrere affinche' il trasporto sia da considerare attivita' complementare o accessoria dell'attivita' principale; c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.