Art. 32. 
                               Licenze 
 
  L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio e'  subordinato  ad
apposita   licenza   rilasciata   dall'ufficio   provinciale    della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 
  La licenza alle persone fisiche  o  giuridiche  o  enti  privati  o
pubblici di cui al primo comma dell'articolo precedente e' rilasciata
- sino ad una portata utile globale non superiore ai 30 quintali - su
presentazione di domande in cui debbono essere precisate le  esigenze
di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di  cose
di trasportare. 
  Il rilascio di licenza alle persone fisiche  o  giuridiche  o  enti
privati o pubblici di cui al precedente articolo 31, per una  portata
utile globale superiore ai 30 quintali avviene  su  presentazione  di
domanda, sentito il parere della commissione  di  cui  al  successivo
articolo 33. 
  Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a  contenere
le precisazioni e  l'elencazione  previste  al  secondo  comma,  deve
essere corredata dalla  documentazione,  che  sara'  specificata  nel
regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare  che  le  esigenze
del richiedente o l'attivita' economica da esso  svolta  giustificano
l'impiego del  veicolo  o  dei  veicoli  del  tipo  e  della  portata
indicati. 
  Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto  del
veicolo. 
  La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio  di  45
giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di
cui al  secondo  comma  del  presente  articolo,  o  dalla  data  del
completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al
terzo comma. 
  Le imprese  di  nuova  costituzione  possono  ottenere  la  licenza
provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validita'  per
18 mesi, a condizione che  forniscano  la  documentazione  essenziale
comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli  a  norma
del precedente comma quarto. 
  La licenza viene resa definitiva per  effetto  della  presentazione
della completa documentazione. 
  Al rilascio della prima  licenza  fa  seguito  l'iscrizione  in  un
elenco degli autotrasportatori di cose  in  conto  proprio  istituito
presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e  dei
trasporti in concessione.