Art. 33. 
                      Commissione per le licenze 
 
    Per l'esame della domanda di cui al terzo comma del precedente 
  articolo  e'  istituita  presso  gli   uffici   provinciali   della
  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione  una  speciale
  commissione composta: 
      a)  dal  funzionario  preposto  all'ufficio  provinciale  della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che la presiede; 
      b) da un funzionario della prefettura; 
      c) da quattro rappresentanti dei settori economici interessati 
  al trasporto in conto proprio; 
      d) da un funzionario delle ferrovie dello Stato; 
      e) da due rappresentanti delle associazioni locali di cui alla 
  lettera f) dell'articolo 4; 
      f)  da  un  funzionario  dell'assessorato  ai  trasporti  della
regione. 
    I componenti della commissione  sono  nominati  con  decreto  del
Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. 
    Le designazioni spettano: 
      al prefetto per il componente di cui alla lettera b); 
      alle associazioni provinciali maggiormente rappresentative dei 
  settori   dell'industria,   del   commercio,   dell'artigianato   e
  dell'agricoltura per i componenti di cui alla lettera c); 
      al direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato per il 
  componente di cui alla lettera d); 
      al comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori di 
  cose per conto di terzi per il componente di cui alla lettera e); 
      al presidente della giunta regionale per il componente di cui 
  alla lettera f). 
    La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti 
  possono essere confermati per una sola volta. 
    Scaduto il triennio, i poteri della commissione sono prorogati 
  fino a che non si sia provveduto alle nuove nomine, e comunque  per
  non oltre sei mesi. 
    Per ogni componente effettivo della commissione, viene 
  contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle  sedute
  in assenza del titolare. 
    I componenti della suddetta commissione che, senza giustificato 
  motivo, non partecipino  alle  sedute  per  tre  volte  consecutive
  decadono dalla carica e sono sostituiti,  per  il  periodo  residuo
  necessario al completamento del triennio, con le modalita'  di  cui
  al secondo e al terzo comma.