Art. 34. 
                   Esame e parere della commissione 
 
  La    commissione    esamina    la    documentazione     presentata
dall'interessato a corredo della domanda, chiede, ove occorra,  altri
documenti e raccoglie d'ufficio  tutte  le  informazioni  che  reputi
necessarie ai fini del parere che deve emettere  a  norma  del  terzo
comma dell'articolo 32. 
  Il parere della commissione concerne  l'effettiva  esistenza  delle
esigenze esposte nella domanda e l'adeguatezza del mezzo o dei  mezzi
di trasporto  indicati  rispetto  alle  esigenze  stesse.  Quando  il
richiedente sia un imprenditore, il parere ha specificamente riguardo
alla  natura  e  all'entita'  dell'attivita'  principale  di  cui  il
trasporto deve essere attivita' accessoria o complementare. 
  Le deliberazioni della commissione sono  valide  se  prese  con  la
partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza  dei
partecipanti. 
  In caso di parita' prevale il voto del presidente.