Art. 35.
                        Elencazione delle cose

    Gli   uffici   provinciali  della  motorizzazione  civile  e  dei
  trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le
  classi di cose per le quali essa e' rilasciata.
    L'elencazione  e'  tassativa  e  il trasporto di cose in essa non
  comprese e' punito a norma del successivo articolo 46.