Art. 35. Elencazione delle cose Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa e' rilasciata. L'elencazione e' tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese e' punito a norma del successivo articolo 46.