Art. 36.
                         Revoca delle licenze

    La licenza e' revocata qualora sia accertato che le condizioni in
  base alle quali fu rilasciata sono venute meno.
    Gli   uffici   provinciali  della  motorizzazione  civile  e  dei
  trasporti  in concessione revocano la licenza direttamente o previo
  parere della speciale commissione di cui all'articolo 33, a seconda
  che  essa  riguardi l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo
  32 o quella del terzo comma dello stesso articolo.
    Allo  scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio della
  licenza  gli  uffici  provinciali della motorizzazione civile e dei
  trasporti   in  concessione  devono  provvedere  d'ufficio  ad  una
  verifica  delle  condizioni in base alle quali la licenza stessa fu
  rilasciata  e,  qualora  constatino sostanziali modificazioni delle
  stesse,   dare   corso  al  procedimento  di  revoca  previsto  dal
  precedente comma.
    Alla revoca della licenza fa seguito la cancellazione dall'elenco
  di cui all'ultimo comma dell'articolo 32.