Art. 4.
                        Comitati provinciali

  Ogni comitato provinciale e' composto:
    a)   dal   presidente   della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato  ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato,
con funzioni di presidente;
    b)  dal  funzionario  preposto  all'ufficio  della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il
comitato, con funzioni di vicepresidente;
    c)  da  un  funzionario  della prefettura del capoluogo in cui ha
sede il comitato;
    d) da un funzionario dell'intendenza di finanza;
    e) da due rappresentanti della camera di commercio, industria,
    artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il
comitato;
    f) da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle
    associazioni nazionali di cui al precedente articolo 3;
    g) da un esperto.
  I  componenti  del  comitato sono nominati con decreto del Ministro
per  i trasporti e l'aviazione civile; quelli di cui alle lettere c),
d), e), f) e g) durano in carica tre anni e possono essere confermati
per una sola volta.
  Le nomine avvengono su designazione:
    del prefetto, per il componente di cui alla lettera c);
    della  giunta della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, per i componenti di cui alla lettera e);
    delle  associazioni  locali  per i componenti di cui alla lettera
f);
    della  giunta  provinciale  per il componente di cui alla lettera
g).
  Ogni  comitato  elegge  un  secondo  vicepresidente,  scelto  tra i
rappresentanti indicati nella lettera f).