Art. 42.
                           Servizi di piazza

    I  comuni,  con  deliberazione  del consiglio, sentiti i comitati
  provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di
  terzi,  e  previo  parere favorevole degli uffici provinciali della
  motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione, possono
  istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.
    I  comuni,  con  deliberazione  del consiglio, sentiti gli uffici
  provinciali   della   motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in
  concessione, nonche' i comitati provinciali per l'albo, determinano
  il  numero  delle  autorizzazioni  da rilasciare e la portata degli
  automezzi in relazione alle esigenze locali.
    L'autorizzazione    e'   accordata   dal   sindaco   del   comune
  all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che
  sia  iscritto  nell'albo  nazionale degli autotrasportatori di cose
  per conto di terzi.
    Nel  regolamento  di  esecuzione  della  presente  legge  saranno
  stabiliti   i   criteri   di   priorita'   per  il  rilascio  delle
  autorizzazioni.
    I  veicoli  adibiti  ai  servizi  di  piazza  possono  effettuare
  trasporti  nel  raggio  di  30  chilometri  dai  confini del comune
  stesso.
    Per  i  servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati
  con  le  modalita' e le tariffe stabilite nel regolamento comunale,
  il quale potra' anche prevedere la installazione obbligatoria di un
  tassametro.  Le  tariffe devono essere comunque affisse in modo ben
  visibile al pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in
  ogni autoveicolo.