Art. 43.
                    Disciplina delle autorizzazioni

    Le  autorizzazioni  di  cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate
  per  un  periodo  di  nove  anni  e,  alla scadenza, possono essere
  rinnovate  con  il  parere  favorevole  dei competenti comitati per
  l'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per conto di
  terzi.
    Le  autorizzazioni  sono  sospese o revocate, rispettivamente, in
  caso  di  sospensione  e di cancellazione o radiazione disposte dai
  competenti  comitati  per  l'albo nazionale degli autotrasportatori
  per conto di terzi.
    In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni
  gia'  a  lui  intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai
  quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprieta'
  dei veicoli che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo.
    Alle  imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente,
  dalla  trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione
  e  fusione  di  societa'  sono  accordate, qualora abbiano ottenuto
  l'iscrizione  nell'albo,  le  autorizzazioni  gia'  rilasciate alle
  imprese e societa' originarie.
    Alle societa' cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di
  trasporto,  sono  accordate,  qualora abbiano ottenuto l'iscrizione
  nell'albo, le autorizzazioni gia' rilasciate ai lavoratori autonomi
  che ad esse si associano.
    In   caso   di  cessione  dell'azienda,  le  autorizzazioni  sono
  rilasciate  al  cessionario  dell'azienda  stessa  sempreche' abbia
  ottenuto  l'iscrizione  nell'albo.  Il  cedente non puo' riprendere
  l'attivita'  di  autotrasportatore  se non siano trascorsi tre anni
  dalla data della cessione.