Art. 43. Disciplina delle autorizzazioni Le autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 sono rilasciate per un periodo di nove anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate con il parere favorevole dei competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Le autorizzazioni sono sospese o revocate, rispettivamente, in caso di sospensione e di cancellazione o radiazione disposte dai competenti comitati per l'albo nazionale degli autotrasportatori per conto di terzi. In caso di morte dell'imprenditore individuale, le autorizzazioni gia' a lui intestate sono rilasciate agli eredi o ai legatari ai quali sia stata trasferita, per causa di successione, la proprieta' dei veicoli che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo. Alle imprese individuali e sociali, risultanti, rispettivamente, dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di societa' sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni gia' rilasciate alle imprese e societa' originarie. Alle societa' cooperative di produzione e lavoro, di servizi e di trasporto, sono accordate, qualora abbiano ottenuto l'iscrizione nell'albo, le autorizzazioni gia' rilasciate ai lavoratori autonomi che ad esse si associano. In caso di cessione dell'azienda, le autorizzazioni sono rilasciate al cessionario dell'azienda stessa sempreche' abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo. Il cedente non puo' riprendere l'attivita' di autotrasportatore se non siano trascorsi tre anni dalla data della cessione.