Art. 44.
                       Trasporti internazionali

    Le   imprese   aventi  sede  in  Italia  che  siano  titolari  di
  autorizzazione  o  licenza per il trasporto di cose, possono essere
  ammesse  ad  effettuare  trasporti internazionali alle condizioni e
  nei  limiti  previsti  dagli  accordi bilaterali o multilaterali in
  materia e purche' siano in possesso degli speciali requisiti a tale
  scopo prescritti dalle relative disposizioni.
    Le  imprese aventi sede all'estero sono ammesse ad effettuare sul
  territorio  italiano  i  trasporti  internazionali consentiti dalle
  norme  vigenti  nel  Paese  di  origine  ed  a condizione che siano
  fornite   del   titolo   valido   per   effettuare   il   trasporto
  internazionale  richiesto dagli accordi bilaterali o multilaterali.
  La  mancanza,  l'inefficacia o l'indebito uso del titolo richiesto,
  quando  il  fatto  non  costituisca piu' grave reato, sono soggetti
  alle sanzioni stabilite dalle disposizioni in materia.