Art. 46.
                           Trasporti abusivi

    Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  26  della presente legge,
  chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli
  o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando
  le    condizioni   o   i   limiti   stabiliti   nella   licenza   o
  nell'autorizzazione,  e' punito con la reclusione da uno a sei mesi
  o con la multa da lire 100.000 a lire 300.000.
    Quando  l'accertamento  dei  reati  di  cui  al  precedente comma
  avviene   durante   l'esecuzione  del  trasporto,  da  parte  degli
  ufficiali  e  degli  agenti  di  polizia  e  dei  funzionari, a cui
  spettano  la  prevenzione  e  l'accertamento  dei reati a norma del
  successivo articolo 60, si procede al sequestro del veicolo.