Art. 47.
                           Altre infrazioni

    Chiunque  contravviene  alle  disposizioni  dell'articolo  39  e'
  soggetto, per ogni trasporto che non sia accompagnato dai documenti
  di  cui  all'articolo  stesso,  alla  sanzione  amministrativa  del
  pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000.
    Chiunque  circoli senza il contrassegno di cui all'articolo 45 e'
  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
  lire 5.000 a lire 20.000.
    Per  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative previste nel
  presente articolo, si osservano le norme degli articoli 14 e 15 del
  decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.