Art. 48.
                        Decadenza dalle licenze

    Nel  caso  di  licenze per il trasporto di cose in conio proprio,
  qualora  il  ripetersi delle infrazioni di cui all'articolo 46 e al
  primo comma dell'articolo 47 assuma carattere di notevole gravita',
  l'ufficio  provinciale  della motorizzazione civile e dei trasporti
  in  concessione  preso  cui il titolare delle licenze e' iscritto a
  norma  dell'ultimo  comma  dell'articolo  32  dichiara la decadenza
  dalle licenze e provvede alla cancellazione dall'elenco.
    Contro il provvedimento di decadenza e' ammesso il ricorso di cui
  all'articolo 37 della presente legge.