Art. 49.
                         Tassa di concessione

    Per  ciascuna  delle  licenze  di  cui al precedente articolo 32,
  siano  esse provvisorie o definitive, e per ciascuna autorizzazione
  di  cui  agli  articoli  41 e 42, e' dovuta la tassa di concessione
  governativa prevista dalle vigenti disposizioni.