Art. 5.
                         Comitati regionali

  Ogni  comitato  regionale  e'  composto dall'assessore ai trasporti
della  regione,  che  lo  presiede,  dai  vicepresidenti dei comitati
provinciali   e   dal   direttore   dell'ufficio   periferico   della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione  di cui al
precedente articolo 2, lettera c).
  Il  comitato  regionale  elegge  un  vicepresidente,  scelto  tra i
vicepresidenti  dei  comitati  provinciali  di  cui  all'ultimo comma
dell'articolo 4.