Art. 50.
            Istituzione di un sistema di tariffe a forcella

    Le   disposizioni   del   presente   titolo   si  applicano  agli
  autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi.
    I  trasporti  suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe
  obbligatorie a forcella.
    Per  sistema  di  tariffe  obbligatorie  si intende un sistema di
  tariffe  approvate  dalle autorita' competenti, le cui disposizioni
  devono  essere  osservate ai fini della determinazione dei prezzi e
  delle  condizioni  di  trasporto,  fatte  salve  le  eccezioni e le
  deroghe previste dal presente titolo.