Art. 50. Istituzione di un sistema di tariffe a forcella Le disposizioni del presente titolo si applicano agli autotrasporti di merci effettuati per conto di terzi. I trasporti suddetti sono assoggettati ad un sistema di tariffe obbligatorie a forcella. Per sistema di tariffe obbligatorie si intende un sistema di tariffe approvate dalle autorita' competenti, le cui disposizioni devono essere osservate ai fini della determinazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, fatte salve le eccezioni e le deroghe previste dal presente titolo.