Art. 51.
                 Definizione delle tariffe a forcella

    Il   sistema   di  tariffe  a  forcella  ai  sensi  dell'articolo
  precedente  consiste  in  tariffe  definite  ciascuna  da un limite
  massimo  e un limite minimo. Lo scarto fra detti limiti costituisce
  l'apertura della forcella.
    L'apertura  della  forcella e' fissata al 23 per cento del limite
  massimo della tariffa.
    I  prezzi per un trasporto determinato possono essere liberamente
  fissati  tra  il  limite massimo e il limite minimo della tariffa a
  forcella  corrispondente.  E'  vietata la stipulazione di contratti
  che  comportino  prezzi  di  trasporto  determinati al di fuori dei
  limiti massimi e minimi delle forcelle.
    Le  tariffe  minime  e massime di cui al presente titolo dovranno
  essere  affisse  in  tutti gli uffici della motorizzazione civile e
  dei   trasporti   in   concessione,   nonche'   in   quelli   degli
  autotrasportatori di cose, in modo ben visibile al pubblico.