Art. 53.
      Procedure relative alla fissazione delle tariffe a forcella

    Le tariffe di trasporto e le rispettive condizioni particolari di
  applicazione,   nonche'  le  relative  successive  modifiche,  sono
  proposte   dal   comitato   centrale  per  l'albo  nazionale  degli
  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di terzi al Ministro per i
  trasporti e l'aviazione civile.
    Questi - sentite le regioni nonche' le rappresentanze confederali
  nazionali  dei  settori  economici direttamente interessati - sulla
  base delle direttive del CIP approva le tariffe, le condizioni e le
  relative modifiche, rendendole esecutive con decreto da pubblicarsi
  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
  ricevimento  delle  proposte ovvero le rimanda al comitato centrale
  per l'albo con le proprie osservazioni entro lo stesso termine.
    Se   il   Ministro  rimanda  con  sue  osservazioni  le  proposte
  tariffarie  al  comitato  centrale per l'albo, questo gli sottopone
  nuove  proposte  modificate  in  conformita'  di dette osservazioni
  ovvero  formula  proprie  controsservazioni confermando le proposte
  tariffarie  gia'  presentate.  Ove  il  Ministro  accetti  le nuove
  proposte  o  le  controsservazioni  del  comitato,  il  decreto  di
  approvazione  delle  proposte  tariffarie e' emanato entro sessanta
  giorni    dal    ricevimento   delle   nuove   proposte   o   delle
  controsservazioni;  il  Ministro,  se  non ritiene soddisfacenti le
  nuove  proposte  o  le  controsservazioni del comitato centrale per
  l'albo,  procede  alla  rettifica  delle  proposte  presentate  dal
  comitato  stesso,  rendendole  esecutive con decreto da pubblicarsi
  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  sessanta  giorni dal ricevimento
  delle controsservazioni o delle nuove proposte.
    Il  Ministro  formula  le  osservazioni  di  cui al primo comma o
  procede  alle  rettifiche  previste  al  secondo  comma, qualora le
  tariffe,  le  condizioni  di  applicazione  o le relative modifiche
  siano state determinate senza l'osservanza delle norme del presente
  titolo   oppure  qualora  le  rispettive  determinazioni  siano  da
  rettificare sotto l'aspetto tecnico ed economico.
    Nelle  tariffe  pubblicate  sono  specificati  i limiti massimi e
  minimi delle forcelle.
    Il   Ministro   -  di  sua  iniziativa  o  su  indicazione  delle
  rappresentanze  dei  settori economici di cui al primo comma - puo'
  richiedere  al  comitato  centrale  per  l'albo eventuali modifiche
  delle  tariffe e delle condizioni tariffarie in vigore. Il comitato
  centrale   per  l'albo  -  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
  ricevimento  della  richiesta  - e' tenuto a formulare in merito al
  Ministro   proposte  ed  osservazioni.  Il  Ministro,  ricevute  le
  proposte del comitato, le approva secondo quanto stabilito al primo
  comma  del  presente  articolo.  Se  non  ritiene  soddisfacenti le
  proposte  o  le  osservazioni  del comitato o non abbia ricevuto da
  questo  risposta  nel  termine  stabilito, il Ministro - sentite le
  rappresentanze  dei  settori  economici  direttamente interessati -
  adotta  i  provvedimenti tariffari che, secondo i criteri di cui al
  terzo  comma,  ritiene piu' appropriati, con decreto da pubblicarsi
  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro il termine di sessanta giorni dal
  ricevimento  delle  proposte o delle osservazioni stesse o, in caso
  di  mancata  risposta,  entro  sessanta  giorni  dalla scadenza del
  termine  prescritto  al comitato per la formulazione di proposte od
  osservazioni.