Art. 55.
           Fissazione del prezzo per contratti di trasporto
                   con l'intervento di un ausiliario

    Quando  il contratto di trasporto e' concluso con l'intervento di
  un  ausiliario,  il prezzo percepito dal trasportatore al netto del
  compenso    da   corrispondere   all'ausiliario,   deve   risultare
  all'interno  di  una forcella il cui limite superiore sia inferiore
  del  5  per  cento  a  quello  della  tariffa applicabile. Il nome,
  l'indirizzo  e la qualita' dell'ausiliario di trasporto, nonche' il
  prezzo  spettante al trasportatore, al netto del compenso spettante
  all'ausiliario,  devono  risultare  sull'esemplare del documento di
  accompagnamento  di  cui  al  successivo articolo 56 conservato dal
  trasportatore e su quello destinato al controllo.