Art. 55. Fissazione del prezzo per contratti di trasporto con l'intervento di un ausiliario Quando il contratto di trasporto e' concluso con l'intervento di un ausiliario, il prezzo percepito dal trasportatore al netto del compenso da corrispondere all'ausiliario, deve risultare all'interno di una forcella il cui limite superiore sia inferiore del 5 per cento a quello della tariffa applicabile. Il nome, l'indirizzo e la qualita' dell'ausiliario di trasporto, nonche' il prezzo spettante al trasportatore, al netto del compenso spettante all'ausiliario, devono risultare sull'esemplare del documento di accompagnamento di cui al successivo articolo 56 conservato dal trasportatore e su quello destinato al controllo.