Art. 56. 
                      Documentazione obbligatoria 
              per il trasporto di cose per conto di terzi 
 
    Per ogni spedizione soggetta a regime tariffario e' obbligatoria 
  la compilazione di un apposito  documento,  emesso  dal  vettore  e
  contenente tutte le indicazioni  atte  a  consentire  il  controllo
  sull'osservanza  delle  norme  del  presente  titolo,  secondo   le
  modalita' che verranno stabilite con le norme di esecuzione di  cui
  al successivo articolo 66. 
    Il documento di cui al primo comma deve essere redatto in almeno 
  quattro esemplari dei quali: 
      il primo viene rilasciato al mittente; 
      il secondo accompagna la merce per essere consegnato al 
  destinatario  ed  essere  esibito  per  i  controlli  in  corso  di
  trasporto; 
      il terzo deve essere conservato dal vettore per un periodo di 
  almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto; 
      il quarto e' utilizzato per fini di controllo secondo le 
  modalita' che verranno stabilite con l'emanazione  delle  norme  di
  esecuzione di cui al successivo articolo 66. 
    In caso di piu' trasporti dello stesso tipo effettuati a  navetta
fra una determinata localita' di partenza e una determinata localita'
di destinazione puo' essere prescritto dal Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile l'uso di un unico documento  giornaliero  riferito
ai diversi movimenti di andata  e  ritorno  effettuati  nello  stesso
giorno.