Art. 57.
                   Obbligo di informazioni e notizie

    Le  imprese  di  trasporto,  i  mittenti  e  i  destinatari delle
  spedizioni,  nonche'  gli spedizionieri e gli altri intermediari di
  trasporto  sono  tenuti  a  fornire  al  Ministero  dei trasporti e
  dell'aviazione  civile  -  Direzione  generale della motorizzazione
  civile  e  dei trasporti in concessione - e ai funzionari da questo
  dipendenti  nonche' agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
  dallo  stesso  incaricati  tutte le informazioni e notizie ritenute
  necessarie  ai  fini  dell'applicazione  del presente titolo. Detti
  funzionari,  ufficiali ed agenti hanno facolta' di verificare libri
  e  documenti,  estrarne  copia;  accedere  nei locali e sui veicoli
  delle  imprese,  nonche'  di esigere chiarimenti e informazioni. Le
  informazioni  e  notizie ottenute in attuazione del presente titolo
  sono coperte dal segreto professionale.