Art. 58. 
                              Sanzioni 
 
  Il vettore e' responsabile della mancata compilazione del documento
di cui all'articolo 56. Se non provvede a detta compilazione, egli e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire 100.000 a lire 200.000. 
  Il conducente del veicolo, che durante la esecuzione del  trasporto
non  e'  in  grado  di  esibire  l'esemplare  del  documento  di  cui
all'articolo  56,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa   del
pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 50.000. 
  Il vettore che non provvede a conservare per due anni le copie  del
documento di cui all'articolo 56 destinato al controllo  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
50.000 a lire 100.000. 
  Il vettore che  pratica  prezzi  di  trasporto  non  conformi  alle
tariffe in  vigore  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire 100.000  a  lire  300.000.  La  stessa
sanzione si applica al vettore che viola le disposizioni  concernenti
le condizioni generali di applicazione della tariffa. 
  In caso di ripetute infrazioni alle norme del  presente  titolo  il
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ne  fa  comunicazione
al  comitato  centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori,  e  al
comitato provinciale dell'albo, il  quale  delibera  i  provvedimenti
disciplinari ai sensi dell'articolo 21 della presente legge. 
  I vettori,  i  mittenti  e  i  destinatari  delle  spedizioni,  gli
spedizionieri e gli altri intermediari dei  trasporti,  i  quali  non
forniscano, nel termine che verra' ad essi prescritto,  al  Ministero
dei trasporti e dell'aviazione  civile  -  Direzione  generale  della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in  concessione,   od   ai
funzionari da questo dipendenti,  tutte  le  informazioni  e  notizie
ritenute necessarie, ovvero forniscano informazioni e notizie  false,
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 100.000 a lire 300.000, salvo che il fatto costituisca reato. 
  Per  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  previste  dai
precedenti commi si osservano le norme degli articoli  14  e  15  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228. 
  Nei casi in cui il vettore si opponga  ai  controlli  stabiliti  in
applicazione degli  articoli  56  e  57,  il  pretore  puo'  disporre
l'accesso agli impianti dei funzionari indicati all'articolo  57.  Il
vettore che si oppone senza legittimo motivo ai controlli di cui agli
articoli 56 e 57 e' punito con  l'ammenda  da  lire  300.000  a  lire
900.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.