Art. 59.
        Trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella

    Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
      a)  ai  trasporti  di merci inviate da un mittente a uno stesso
  destinatario, purche' il peso non superi le 5 tonnellate;
      b)  ai  trasporti  di  merci  effettuati nell'ambito dei centri
  abitati  di  cui  all'articolo  2 del testo unico delle norme sulla
  disciplina  della  circolazione stradale, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
      c)  ai  trasporti  che  richiedono necessariamente l'impiego di
  veicoli eccezionali a norma dell'articolo 10 - primo comma, lettera
  a) - del predetto testo unico;
      d) ai trasporti sotto elencati:
        trasporti  occasionali  di  merci  destinate o provenienti da
  aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
        trasporti  di  bagagli  per  mezzo  di  rimorchi  aggiunti ai
  veicoli  adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli
  per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da
  essi proveniente;
        trasporti postali;
        trasporti di veicoli danneggiati ma non fuori uso;
        trasporti di rifiuti e immondizie;
        trasporti di animali morti, per lo squartamento;
        trasporti di api e avanotti;
        trasporti funebri;
        trasporti  di  oggetti  e  d'opere d'arte per esposizioni o a
  fini commerciali;
        trasporti  occasionali  di  oggetti  o di materiali destinati
  esclusivamente alla pubblicita' o all'informazione;
        traslochi effettuati da imprese specificamente attrezzate per
  quanto riguarda sia il personale che il materiale;
        trasporti di materiali, di accessori e di animali destinati o
  provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche,
  sportive,  di  circo,  di  fiere  e  feste  oppure  destinati  alle
  registrazioni  radiofoniche,  alle riprese cinematografiche ed alla
  televisione;
        trasporti  di  merci  per  mezzo  di  autoveicoli il cui peso
  complessivo  a  pieno  carico, compreso quello del rimorchio (o dei
  rimorchi) non superi le 6 tonnellate.