Art. 6.
                  Componenti effettivi e supplenti

  Nel comitato centrale e nei comitati provinciali, in corrispondenza
di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un
supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
  I  componenti supplenti sono nominati con le stesse modalita' e con
gli stessi provvedimenti dei componenti effettivi.
  Per il componente di cui alla lettera a) del precedente articolo 4,
la  nomina  del  supplente avviene su designazione della giunta della
camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
  Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo
4,  i  componenti  dei  suddetti  comitati che, senza un giustificato
motivo,  non  partecipino  alle  sedute  per  tre  volte consecutive,
decadono  dalla  carica  e  sono  sostituiti,  per il periodo residuo
necessario  al  completamento del triennio, con le modalita' previste
dal secondo comma dello stesso articolo 4.