Art. 60.
                 Prevenzione e accertamento dei reati

    La prevenzione e l'accertamento dei reati previsti nella presente
  legge  spettano  agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari
  incaricati  del  servizio di polizia stradale a norma dell'articolo
  137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione
  stradale  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 15
  giugno 1959, n. 393.
    Delle  violazioni  accertate deve essere data notizia all'ufficio
  provinciale   della   motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in
  concessione  nella  cui  circoscrizione  si  trova  la provincia di
  immatricolazione del veicolo.
    Delle stesse violazioni riguardanti il capo secondo del titolo II
  l'ufficio  provinciale  della motorizzazione civile e dei trasporti
  in  concessione  da' notizia al competente comitato provinciale per
  albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.