Art. 61.
          Norme transitorie riguardanti l'iscrizione all'albo
          degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

    Le  norme  di  cui  agli articoli 1, secondo comma, 26 e 27 hanno
  effetto  un  anno  dopo la pubblicazione della presente legge nella
  Gazzetta Ufficiale.
    Le  imprese  che,  alla scadenza del termine di cui al precedente
  comma,  gia'  esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
  possono  continuare ad esercitarlo a condizione che, entro sessanta
  giorni  dalla  data  suddetta, provvedano a richiedere l'iscrizione
  nell'albo.
    La  domanda  di  iscrizione e' presentata al comitato provinciale
  competente a norma dell'articolo 12, corredata delle certificazioni
  relative  al  possesso  dei  requisiti  e delle condizioni previste
  dall'articolo 13, escluso quello di cui al numero 2).
    La  domanda  si intende accettata se, entro sei mesi, il comitato
  provinciale  non  provveda  a notificare il rigetto con indicazione
  specifica dei requisiti o delle condizioni mancanti.
    Qualora  l'impresa,  alla  scadenza  del  termine di cui al primo
  comma  del  presente  articolo,  si  trovi  in attivita' da meno di
  diciotto mesi e non sia ancora iscritta nei ruoli della imposta sui
  redditi  delle persone fisiche o giuridiche, la prova del requisito
  di  cui  al numero 6) dell'articolo 13 puo' essere fornita entro 18
  mesi  dalla  data di inizio dell'attivita'. Detto termine puo', per
  giustificati  motivi,  essere  prorogato di non oltre 60 giorni dal
  comitato provinciale competente.
    La  omissione  della prova di cui al comma precedente nel termine
  stabilito comporta la cancellazione dall'albo.
    Chi  non  abbia  presentato la domanda di iscrizione all'albo nel
  termine  indicato  al  secondo  comma decade dall'autorizzazione ad
  esercitare l'autotrasporto.