Art. 62.
  Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio
                                   e
                          per conto di terzi

    Coloro  che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
  gia'  possiedono  una  licenza per l'autotrasporto di cose in conto
  proprio, possono conservarla a condizione che, entro sei mesi dalla
  data   suddetta,   domandino   la   iscrizione   nell'elenco  degli
  autotrasportatori  di  cose  in  conto  proprio  istituito  a norma
  dell'ultimo comma dell'articolo 32.
    La domanda d'iscrizione deve contenere l'elencazione delle cose o
  delle classi di cose al cui trasporto l'autoveicolo e' adibito.
    L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti
  in    concessione    esegue    la    registrazione    e    provvede
  contemporaneamente  a  trascrivere  la elencazione delle cose sulla
  licenza a norma dell'articolo 35.
    Coloro  che  nel  termine  stabilito  non  presentano la domanda,
  redatta come indicato nel secondo comma, decadono dalla licenza.
    Per  coloro  che,  alla  data di entrata in vigore della presente
  legge, siano titolari di autorizzazioni per il trasporto di cose in
  conto  di terzi, il rilascio delle autorizzazioni sostitutive delle
  precedenti  avverra'  con  le modalita' e nei termini stabiliti nel
  regolamento di esecuzione. La nuova autorizzazione sara' rilasciata
  con gli stessi eventuali vincoli dell'autorizzazione originaria.