Art. 62. Norme transitorie riguardanti i trasporti di cose per conto proprio e per conto di terzi Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gia' possiedono una licenza per l'autotrasporto di cose in conto proprio, possono conservarla a condizione che, entro sei mesi dalla data suddetta, domandino la iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32. La domanda d'iscrizione deve contenere l'elencazione delle cose o delle classi di cose al cui trasporto l'autoveicolo e' adibito. L'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione esegue la registrazione e provvede contemporaneamente a trascrivere la elencazione delle cose sulla licenza a norma dell'articolo 35. Coloro che nel termine stabilito non presentano la domanda, redatta come indicato nel secondo comma, decadono dalla licenza. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di autorizzazioni per il trasporto di cose in conto di terzi, il rilascio delle autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverra' con le modalita' e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione. La nuova autorizzazione sara' rilasciata con gli stessi eventuali vincoli dell'autorizzazione originaria.