Art. 63. Contributo per l'iscrizione all'albo Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro. La misura annuale del contributo e' stabilita dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce. Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonche' dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo. Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.