Art. 63. 
                 Contributo per l'iscrizione all'albo 
 
  Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione del titolo I
della presente legge, gli  iscritti  all'albo  sono  soggetti  ad  un
contributo annuo da versare alla  tesoreria  provinciale  secondo  le
modalita' stabilite dal  Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione
civile, d'intesa con il Ministero del tesoro. 
  La misura annuale del contributo e' stabilita dal  Ministro  per  i
trasporti  e  l'aviazione  civile,  sentito  il   comitato   centrale
dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro
il 31 ottobre dell'anno precedente a  quello  cui  il  contributo  si
riferisce. 
  Nel determinare la misura del  contributo  per  ciascun  veicolo  a
seconda del tipo e della portata, si  deve  tener  conto  del  numero
complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto  di
cose per conto di terzi, nonche' dei mezzi finanziari necessari  alla
formazione e tenuta dell'albo. 
  Il  pagamento  del  contributo  si  esegue  entro  il  31  dicembre
dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad  apportare  con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.