Art. 66.
                       Regolamento di esecuzione

    Le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge saranno
  emanate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con
  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
  per  i trasporti e l'aviazione civile, sentite, per quelle relative
  al  titolo  I, le associazioni di cui alla lettera d) dell'articolo
  3.
    Le  norme  di  esecuzione  relative  al  titolo III dovranno, tra
  l'altro,  disciplinare  l'attuazione  del  sistema  tariffario,  il
  contenuto  e  la  compilazione  del  documento  di trasporto di cui
  all'articolo   56  della  presente  legge,  l'organizzazione  e  le
  procedure  per  i  controlli, i criteri per la determinazione delle
  distanze tariffarie, nonche' i criteri per la classificazione delle
  merci ai fini tariffari.