Art. 9.
                Attribuzioni dei comitati provinciali

  I comitati provinciali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni:
    a) ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione
nell'albo e decidere sul loro accoglimento;
    b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia
    nell'albo,   eseguire   tutte   le   variazioni   e   curarne  la
pubblicazione;
    c)   accertare   se   permangono  i  requisiti  per  l'iscrizione
nell'albo;
    d)  deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti
disciplinari previsti nei successivi articoli;
    e)  provvedere,  nell'ambito  della  provincia,  a  pubblicare le
tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza;
    f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme
in  materia  di  autotrasporto  di  cose  per conto di terzi, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente
legge;
    g)   promuovere,   nell'ambito  locale,  anche  d'intesa  con  le
associazioni   della  categoria,  lo  sviluppo  ed  il  miglioramento
dell'autotrasporto di cose;
    h)  esercitare  ogni  altro ufficio ad essi delegato dal comitato
centrale.