Art. 10. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 1.000 milioni per gli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dei fondi iscritti al capitolo 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 luglio 1974 LEONE RUMOR - PRETI - COLOMBO - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI