Art. 10.

  All'onere   derivante   dall'applicazione   della  presente  legge,
previsto  in  lire 1.000 milioni per gli anni finanziari 1973 e 1974,
si  provvede  mediante corrispondenti riduzioni dei fondi iscritti al
capitolo 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per gli anni finanziari medesimi.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 luglio 1974

                                LEONE

                                                      RUMOR - PRETI -
                                                   COLOMBO - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI