Art. 9.

  La  gestione  governativa  e'  autorizzata  a  vendere il materiale
d'armamento, il materiale rotabile e di esercizio fuori d'uso a mezzo
di  apposite  gare,  il cui prezzo base sara' determinato su conforme
parere  dell'ufficio  tecnico  erariale.  Il  ricavato  delle vendite
affluira'  ai  fondi  di  rinnovo  di detti materiali e potra' essere
utilizzato  dalla  gestione  con  l'autorizzazione  del Ministero dei
trasporti   e   dell'aviazione  civile  -  Direzione  generale  della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.