Art. 9. La gestione governativa e' autorizzata a vendere il materiale d'armamento, il materiale rotabile e di esercizio fuori d'uso a mezzo di apposite gare, il cui prezzo base sara' determinato su conforme parere dell'ufficio tecnico erariale. Il ricavato delle vendite affluira' ai fondi di rinnovo di detti materiali e potra' essere utilizzato dalla gestione con l'autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.