Art. 10.
              Competenza ad emanare i bandi di concorso

  Per  il  personale  insegnante della scuola materna ed elementare e
per  il  personale  educativo,  i concorsi sono provinciali e vengono
indetti dal provveditore agli studi in base a direttive impartite con
ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
  I bandi relativi al personale educativo, alla scuola materna e alla
scuola  elementare,  fissano, oltre ai posti di ruolo normale, e, ove
previsti,  di  ruolo  soprannumerario, i posti delle scuole e sezioni
speciali,  da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
  Per  il  personale  insegnante  della scuola media, compreso quello
delle  scuole  annesse  ai  convitti  nazionali  e  quello di materie
culturali  delle  scuole  medie  annesse  agli  istituti  d'arte e ai
conservatori  di musica, i concorsi sono regionali e vengono indetti,
relativamente  ai  posti  vacanti  e disponibili in ogni regione, dai
soprintendenti  scolastici  regionali  o  interregionali  in  base  a
direttive  impartite  con  ordinanza  del  Ministro  per  la pubblica
istruzione.
  Per  il  personale  insegnante,  appartenente ai ruoli nazionali, i
concorsi  per  titoli  ed  esami,  vengono  indetti  con  decreto del
Ministro  per  la  pubblica  istruzione, il quale puo' disporre che i
concorsi  siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale o
interregionale  dei  posti,  con  procedure curate dai soprintendenti
scolastici e con la formazione di distinte graduatorie.
  Nei  casi  in  cui  vengono indetti concorsi a livello regionale ai
sensi   dei   precedenti   commi   terzo   e  quarto,  nella  regione
Trentino-Alto Adige i concorsi sono indetti a livello provinciale.