Art. 100.
                              Recidiva

  In  caso  di  recidiva  in una infrazione disciplinare della stessa
specie   di   quella   per   cui   sia  stata  inflitta  la  sanzione
dell'avvertimento  o  della  censura,  va inflitta rispettivamente la
sanzione   immediatamente   piu'   grave   di   quella  prevista  per
l'infrazione  commessa.  In  caso di recidiva in una infrazione della
stessa  specie  di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione
di  cui  alla lettera b) o alla lettera c) del precedente art. 94, va
inflitta  rispettivamente  la  sanzione prevista nella misura massima
per  la infrazione commessa e nel caso in cui tale misura massima sia
stata  gia'  irrogata  la sanzione prevista per l'infrazione commessa
puo' essere aumentata sino a un terzo.