Art. 101.
                         Assegno alimentare

  Nel  periodo  di  sospensione  dall'ufficio  e' concesso un assegno
alimentare  in  misura  pari  alla  meta'  dello stipendio oltre agli
assegni per carichi di famiglia.
  La  concessione  dell'assegno  alimentare  va disposta dalla stessa
autorita' competente ad infliggere la sanzione.