Art. 103. Censura e avvertimento La censura e' inflitta dal Ministro per la pubblica istruzione al personale ispettivo tecnico e dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto e' inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale docente.