Art. 103.
                       Censura e avvertimento

  La  censura  e' inflitta dal Ministro per la pubblica istruzione al
personale   ispettivo  tecnico  e  dal  provveditore  agli  studi  al
personale  direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni
scolastiche  della  provincia. L'avvertimento scritto e' inflitto dal
competente direttore didattico o preside al personale docente.