Art. 104. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 94, lettere b) e c), sono: a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali; b) il Ministro per la pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali. Competente ad irrogare la sanzione di cui alla lettera d) dell'art. 94 e' in ogni caso il Ministro per la pubblica istruzione. Il provveditore agli studi o il Ministro per la pubblica istruzione provvedono con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento di ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformita' del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in relazione all'appartenenza ai ruoli provinciali o nazionali, salvo che non ritengano di disporre in modo piu' favorevole al dipendente.