Art. 104.
     Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione

  Organi  competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.
94, lettere b) e c), sono:
    a)   il   provveditore  agli  studi,  se  trattasi  di  personale
appartenente ai ruoli provinciali;
    b)  il  Ministro  per  la  pubblica  istruzione,  se  trattasi di
personale appartenente ai ruoli nazionali.
  Competente ad irrogare la sanzione di cui alla lettera d) dell'art.
94 e' in ogni caso il Ministro per la pubblica istruzione.
  Il provveditore agli studi o il Ministro per la pubblica istruzione
provvedono  con  decreto  motivato a dichiarare il proscioglimento di
ogni  addebito  o ad infliggere la sanzione in conformita' del parere
del  consiglio  di  disciplina del consiglio scolastico provinciale o
del  consiglio  di  disciplina del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione,  in  relazione  all'appartenenza  ai  ruoli provinciali o
nazionali,   salvo  che  non  ritengano  di  disporre  in  modo  piu'
favorevole al dipendente.