Art. 106. Provvedimenti di riabilitazione Il provvedimento di riabilitazione di cui al precedente art. 102 e' adottato: a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali; b) con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.