Art. 106.
                   Provvedimenti di riabilitazione

  Il provvedimento di riabilitazione di cui al precedente art. 102 e'
adottato:
    a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente
consiglio  di  disciplina  del  consiglio  scolastico provinciale, se
trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
    b)  con  decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito
il  competente  consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della
pubblica  istruzione,  se trattasi di personale appartenente ai ruoli
nazionali.