Art. 107.
 Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale

  Al  personale di cui al presente decreto si applica quanto disposto
dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  I   provvedimenti   di   sospensione  cautelare  obbligatoria  sono
disposti:
    a)  dal  provveditore  agli  studi, quando si tratta di personale
appartenente ai ruoli provinciali;
    b)  dal  Ministro per la pubblica istruzione, quando si tratta di
personale appartenente ai ruoli nazionali.
  La sospensione cautelare facoltativa e' disposta, in ogni caso, dal
Ministro per la pubblica istruzione.
  Se   ricorrano  ragioni  di  particolare  urgenza,  la  sospensione
cautelare  puo' essere disposta dal direttore didattico o dal preside
sentito  il  collegio  dei  docenti  per  il personale docente, o dal
provveditore  agli  studi per il personale direttivo, salvo convalida
da parte dell'autorita' competente cui il provvedimento dovra' essere
immediatamente  comunicato. In mancanza di convalida entro il termine
di  dieci  giorni  dall'adozione,  il provvedimento di sospensione e'
revocato di "diritto".