Art. 108.
                               Rinvio

  Per   quanto   non   previsto   dal  presente  decreto  in  materia
disciplinare  si  applicano in quanto compatibili le norme del Titolo
VII  del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni ed integrazioni.