Art. 109. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' e a domanda Il personale di cui al presente decreto e' collocato a riposo, per raggiunti limiti di eta', dal 1° ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di eta'. Esso puo' essere collocato a riposo, su domanda, al 1° ottobre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.