Art. 109. 
   Collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' e a domanda 
 
  Il personale di cui al presente decreto e' collocato a riposo,  per
raggiunti limiti di eta', dal 1°  ottobre  successivo  alla  data  di
compimento del 65° anno di eta'. 
  Esso puo' essere collocato a riposo,  su  domanda,  al  1°  ottobre
successivo  al  compimento  del  40°  anno  di  servizio   utile   al
pensionamento.