Art. 11. Commissioni esaminatrici Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalita' e alle materie dei singoli concorsi, da: a) un professore universitario o preside, con funzione di presidente; b) un membro scelto fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso; c) un membro scelto fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione e' integrata con altri tre membri di cui 2 da scegliere tra quelli della lettera b) e uno tra quelli della lettera c) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in sottocommissioni.