Art. 11.
                      Commissioni esaminatrici

  Le  commissioni  esaminatrici  sono  composte,  avuto riguardo alle
finalita' e alle materie dei singoli concorsi, da:
    a)  un  professore  universitario  o  preside,  con  funzione  di
presidente;
    b)  un  membro  scelto  fra il personale direttivo delle scuole o
istituzioni cui si riferisce il concorso;
    c) un membro scelto fra il personale docente o fra gli istitutori
e  le  istitutrici,  con  almeno  cinque  anni  di servizio di ruolo,
parimenti  appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il
concorso.
  Qualora   il  numero  dei  concorrenti  sia  superiore  a  500,  la
commissione  e'  integrata con altri tre membri di cui 2 da scegliere
tra  quelli  della  lettera  b) e uno tra quelli della lettera c) per
ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in
sottocommissioni.