Art. 110. Dimissioni dall'impiego Il personale di cui al presente decreto puo' dimettersi dall'impiego. Le dimissioni presentate per iscritto decorrono normalmente dal 1° ottobre successivo a quello in cui sono state presentate. Il personale e' tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione delle dimissioni puo' essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del personale.