Art. 110. 
                       Dimissioni dall'impiego 
 
  Il  personale  di  cui  al   presente   decreto   puo'   dimettersi
dall'impiego.  Le  dimissioni  presentate  per   iscritto   decorrono
normalmente dal 1° ottobre successivo a  quello  in  cui  sono  state
presentate. 
  Il personale e' tenuto a prestare servizio fino a  quando  non  gli
venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. 
  L'accettazione delle dimissioni puo' essere rifiutata  o  ritardata
quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del personale.