Art. 111
                       Decadenza dall'impiego

  Al personale di cui al presente decreto si applicano, in materia di
decadenza  dall'impiego,  le  disposizioni  di  cui  al  testo  unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni.
  I  provvedimenti  di  decadenza sono adottati dal provveditore agli
studi,  sentito  il  consiglio scolastico provinciale, se trattasi di
personale  appartenente  ai  ruoli  provinciali e dal Ministro per la
pubblica  istruzione,  sentito  il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.