Art. 112. Dispensa dal servizio Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il personale di cui al presente decreto e' dispensato dal servizio per inidoneita' fisica o incapacita' o persistente insufficiente rendimento. I provvedimenti di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.