Art. 112.
                        Dispensa dal servizio

  Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il personale di cui
al presente decreto e' dispensato dal servizio per inidoneita' fisica
o incapacita' o persistente insufficiente rendimento.
  I  provvedimenti  di  dispensa  sono adottati dal provveditore agli
studi,  sentito  il  consiglio scolastico provinciale, se trattasi di
personale  appartenente  ai  ruoli  provinciali e dal Ministro per la
pubblica  istruzione,  sentito  il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.